Leggiamo dal sito Internet dell'
Autorità italiana per l’energia elettrica e il gas (AEEG) la
Delibera 2010 ARG/elt 136/10 del 2 settembre che essa ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di disposizioni speciali per l’erogazione dei servizi di
trasmissione,
distribuzione e
misura e del servizio di
dispacciamento ai fini della sperimentazione di
sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, funzionali alla sperimentazione con progetti pilota di questi nuovi servizi. Soluzioni tecnologiche e di
mercato aperte, criteri per la copertura dei costi di sperimentazione: tra pochi mesi le regole per i progetti pilota per la ricarica dei veicoli elettrici.
Lo sviluppo dei veicoli elettrici ricaricabili da rete (sia
all-electric che ibridi
plug-in) sta conoscendo un punto di svolta finalmente riconosciuto a livello globale, con un potenziale di sviluppo di massa che consente di pianificare interventi applicativi. Sulla base di questo assunto l’Autorità italiana afferma che lo sviluppo della mobilità elettrica richiede la possibilità di effettuare le
operazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici sia in
luoghi privati (infrastruttura di ricarica privata) sia presso infrastrutture di ricarica a pagamento
aperte al pubblico ad accesso non riservato (infrastrutture di ricarica pubblica). Le
infrastrutture di ricarica privata sono localizzate in luoghi ad accesso riservato (quali garage o parcheggi privati), mentre le
infrastrutture di ricarica pubblica possono essere localizzate sia in luoghi privati, anche presidiati (in questo caso assumono la funzione di stazioni di rifornimento, eventualmente attrezzate con più punti di rifornimento e con sistemi di accumulo dell’energia), sia su suolo pubblico a libera disposizione degli utenti, dietro corrispettivo per l’accesso al servizio e l’energia. Entrambe le tipologie di infrastruttura, affinché possano assolvere la propria funzione in modo efficace, necessitano di una adeguata
diffusione sul territorio a partire dalle aree urbane.
Secondo l’Autorità italiana, la natura delle attività connesse alla realizzazione e alla gestione di una infrastruttura di ricarica pubblica di veicoli elettrici è tale per cui le sperimentazioni possono essere efficacemente condotte da una
pluralità di soggetti industriali, ivi compreso il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, tenendo conto di
standard industriali aperti e prevedendo l’impegno a
conformarsi a standard funzionali europei o internazionali non appena questi entrino in vigore. Inoltre, la sperimentazione di modelli gestionali e di mercato alternativi deve avvenire nell’ambito di un limitato e predefinito periodo temporale e in un contesto di regole, da un lato, non discriminatorie tra i diversi soggetti che intendono affrontare il tema del servizio di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, dall’altro, non ostative alle possibili soluzioni tecniche di cui le sperimentazioni dovrebbero fornire gli elementi utili alle future scelte.
L’Autorità italiana ritiene che i
progetti pilota di realizzazione di infrastrutture pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici possano fornire all’Autorità stessa elementi utili per la futura eventuale definizione sia delle
regole di funzionamento dell’operazione di ricarica sia degli eventuali
criteri tariffari e della regolazione dei servizi di trasmissione e dispacciamento idonei ad accompagnare lo sviluppo e la diffusione su larga scala della mobilità elettrica sostenuta dalla filiera del settore elettrico.
Dopo la predisposizione dei provvedimenti per far partire i progetti pilota l’azione dell’Authority potrebbe estendersi ad
altri ambiti e ulteriori revisioni della regolazione dovranno essere valutate, anche con riferimento ai meccanismi di mercato, alla
regolazione del servizio di dispacciamento dell’energia e all’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario individuando soluzioni sperimentali transitorie per la regolazione del settlement del servizio di dispacciamento per i punti di ricarica pubblica.
I provvedimenti che verranno adottati saranno fondati sui medesimi principi generali alla base del sistema tariffario vigente per le essential facilities (trasmissione, distribuzione e misura), regolato in Italia dall’Authority stessa e che particolare rilievo sarà attribuito all'orientamento ai costi delle tariffe, alla trasparenza dei criteri di allocazione dei costi, alla certezza della struttura tariffaria.
L’Autorità si è attivata perché ritiene che i
benefici di natura energetica, sociale ed ambientale che sono connessi allo sviluppo della mobilità elettrica siano tali da rendere opportuno prevedere che ai progetti pilota possano essere applicate
disposizioni speciali e transitorie finalizzate al
miglior esito delle sperimentazioni stesse e alla loro adeguata
diffusione sul territorio nazionale italiano e che queste disposizioni speciali e transitorie debbano trovare applicazione esclusivamente nell’ambito di dette sperimentazioni e che non possano in alcun caso costituire regole di validità generale per il futuro mercato dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici; in relazione alla
trasparenza dei criteri di allocazione dei costi l’Autorità ritiene opportuno prevedere che il loro grado di "socializzazione" sia correlato al livello di
informazioni rese pubblicamente disponibili dalla sperimentazione a beneficio della regolazione del sistema elettrico stesso. In relazione alla certezza della struttura tariffaria, l’Autorità ha scelto fin da ora di prevedere che il
corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per le infrastrutture di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, sia espresso in
centesimi di euro/kWh, ovvero correlato all’energia prelevata.
L’Autorità, nella sua imminente azione di creazione delle regole per le sperimentazioni terrà conto dei principi generali alla base del sistema tariffario vigente e particolare rilievo sia attribuito alla non discriminazione tra soggetti proponenti (sia soggetti industriali non regolati, che imprese di distribuzione dell'energia), alla trasparenza dei criteri di allocazione dei costi, alla certezza della struttura tariffaria, alla correlazione tra il grado di socializzazione dei costi, al livello delle informazioni rese pubblicamente disponibili; alla minimizzazione degli oneri gestionali nei rapporti contrattuali dei vari soggetti attivi nella sperimentazione ai fini della concorrenzialità e diffusione del servizio di ricarica pubblica.
L’Autorità ai fini dell’acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti ha previsto, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l’acquisizione di elementi conoscitivi utili, di pubblicare documenti per la consultazione, di convocare audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi.
Il procedimento appena avviato si concluderà entro il termine del 15 novembre 2010.
Il testo completo della:
Delibera ARG/elt 136/10 Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di disposizioni speciali per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di dispacciamento ai fini della sperimentazione di sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 2 settembre 2010
Leggere anche:
- Delibera dell'AEEG in materia di ricarica dei veicoli elettrici in ambito domestico