Veicoli elettrici - mobilità - tecnologie - ambiente - energia rinnovabile. L'esaurimento delle risorse e le conseguenti ripercussioni politiche ed economiche rendono necessario ridurre la dipendenza dall'importazione di prodotti petroliferi e spingere quindi verso lo sviluppo di fonti energetiche alternative. I veicoli elettrici possono utilizzare tecnologie e risorse nel modo più efficiente.


domenica 6 gennaio 2013

... e gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici?

Gli incentivi ci sono ma la data di partenza è stata spostata.

Il sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato la pagina  che riguarda gli incentivi per veicoli a basse emissioni informandoci che è in atto una proroga per l'avvio immatricolazioni. Per l'accesso agli incentivi previsti dalla Legge Crescita, l'avvio delle immatricolazioni di veicoli a basse emissioni potrà avvenire dal trentesimo giorno successivo all' entrata in vigore del relativo decreto attuativo, in corso di emanazione.
La modifica alla data di avvio (inizialmente prevista per il 1° gennaio 2013) deriva dalle disposizioni della Legge di Stabilità approvata definitivamente il 21 dicembre 2012 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2012.

Il sito del Ministero informa che sono due i riferimenti legislativi, che qui riportiamo con i testi.

Comma 422, art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)
422; All'articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo l7-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».

Art.17-decies del Decreto legge 83/2012 convertito con Legge 134/2012 (Legge Crescita)

Art. 17-decies
(( (Incentivi per l'acquisto di veicoli). ))

((1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui
siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria,
da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti
uguali
tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla
medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1. 

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 

5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi. 

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).))



Per quanto riguarda gli allegati ovvero la Nota informativaVersione aggiornata, (Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive) ricordiamo qui quale è l'entità del fondo ministeriale e la ripartizione.

"E’ prevista in particolare l'istituzione di un fondo per provvedere all'erogazione dei contributi statali per l'acquisto di veicoli, che per il 2013 destina 50 milioni di euro, con alcune esplicite riserve corrispondenti a:

1. 4,5 milioni di euro per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli ad alimentazioni alternative, con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione;

2. 10,5 milioni di euro per veicoli ad alimentazioni alternative con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, solo se destinati all’uso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria di impresa, dietro obbligatoria consegna per rottamazione di un veicolo più vecchio di 10 anni di cui si sia in regolare possesso da almeno 12 mesi;

3. in particolare almeno 5 milioni, dei 15 derivanti dalla somma dei punti 1 e 2 precedenti dovranno essere riservati ai veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

4. 25 milioni di euro (modifica introdotta dalla legge stabilità del 21 dicembre 2012) per veicoli ad alimentazioni alternative con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km, solo se destinati all'uso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria di impresa, e dietro obbligatoria consegna per rottamazione di un veicolo più vecchio di 10 anni di cui si sia in regolare possesso da almeno 12 mesi;"
LEGGE DI STABILITA' 2013
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)
Art. 1. comma 559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole «35» sono sostituite dalle parole «25»



Ringrazio Mauro per la tempestiva segnalazione della pagina ministeriale.

MondoElettrico è anche su   

.

3 commenti:

ijk ha detto...

ma qui non si parla di veicoli elettrici ma di veicoli generici con scaglioni di Co emessa al km. A memoria non ricordo i valori ma sotto i 125 g/km ci sono anche auto convenzionali, e sotto i 50 forse qualche quadriciclo diesel. Ma poi nei veicoli rientrano anche gli scooter? O ci vogliono 4 ruote? Mi sembra un po fumoso come provvedimento.

minuz ha detto...

qui ci vuole propio un bel....."s'è svampato signò"

Anonimo ha detto...

molto interessante e informativo,grazie.
www.fgsrottami.it