Aggiungiamo quanto segue rispetto all'informazione data con il post di ieri intitolato "Dal 6 maggio ripartono i contributi per le auto elettriche".
Veicoli agevolabili
Veicoli agevolabili
Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli pubblici o privati a basse emissioni complessive, cioè quelli che utilizzano in modalità esclusiva o doppia, combustibili alternativi (idrogeno, biocombustibili, metano, biometano, GPL, energia elettrica).
Possono usufruire dei contributi i veicoli che:
- producano emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km. Questa tipologia di veicoli può essere acquistata da parte di tutte le categorie di acquirenti, anche privati cittadini
- producano emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km. Questa tipologia di veicoli può essere acquistata da parte di tutte le categorie di acquirenti, anche privati cittadini
oppure
- producano emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km e siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni o siano destinati alluso di terzi, come taxi, noleggio con conducente, car-sharing, noleggio a breve termine, servizi di linea, logistica, ecc.
- producano emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km e siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni o siano destinati alluso di terzi, come taxi, noleggio con conducente, car-sharing, noleggio a breve termine, servizi di linea, logistica, ecc.
L’uso di terzi infatti, come previsto dal Codice della Strada, riguarda i casi di:
- locazione senza conducente
- servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone
- servizio di linea per trasporto di persone
- servizio di trasporto di cose per conto terzi
- servizio di linea per trasporto di cose
- servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
I veicoli considerati ammissibili possono appartenere a diverse categorie: automobili, veicoli commerciali, ciclomotori, motoveicoli, quadricicli (categorie M1, N1, L1 / L1e, L2 / L2e, L3 / L3e, L4 / L4e, L5 / L5e, L6e, L7e del codice della strada).
Risorse disponibili ed entità dei contributi
Il fondo statale per favorire l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive prevede uno stanziamento (in base alla legge 134/2012, così come modificata dalla legge di stabilità 2013) di 120 milioni di euro per il triennio 2013-2015.
Per il 2014, i fondi a disposizione ammontano a 31,3 milioni di euro a cui si aggiungono le risorse non utilizzate nel 2013, per un totale di 63,4 milioni di euro.
Ecco come sono ripartite le risorse:
- 15% per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km.
- 35% per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km.
- 50% per l'acquisto di veicoli destinati alluso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, (dietro obbligatoria rottamazione di un corrispondente veicolo obsoleto), con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Per il 2014, i fondi a disposizione ammontano a 31,3 milioni di euro a cui si aggiungono le risorse non utilizzate nel 2013, per un totale di 63,4 milioni di euro.
Ecco come sono ripartite le risorse:
- 15% per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km.
- 35% per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km.
- 50% per l'acquisto di veicoli destinati alluso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, (dietro obbligatoria rottamazione di un corrispondente veicolo obsoleto), con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
La ripartizione delle risorse per il 2015 sarà rideterminata in base all'andamento registrato nell'anno precedente, attraverso un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per i veicoli acquistati nel 2014:
- il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 20% del costo complessivo del veicolo così come risultante dal contratto di acquisto (e prima delle imposte), con un tetto massimo di:
Per i veicoli acquistati nel 2014:
- il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 20% del costo complessivo del veicolo così come risultante dal contratto di acquisto (e prima delle imposte), con un tetto massimo di:
- 5.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- 4.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
- 2.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Per i veicoli acquistati nel 2015:
- il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 15% del costo del costo complessivo del veicolo così come risultante dal contratto di acquisto (e prima delle imposte), con un tetto massimo di:
- il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 15% del costo del costo complessivo del veicolo così come risultante dal contratto di acquisto (e prima delle imposte), con un tetto massimo di:
- 3.500€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- 3.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
- 1.800€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Condizioni e modalità di accesso
Il contributo può essere erogato solo per veicoli nuovi (NON precedentemente immatricolati).
Per poter accedere alle risorse riservate ai soli casi in cui sia prevista la contestuale rottamazione di un veicolo obsoleto (accessibili solo ai veicoli per uso di terzi o utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese per ottenere l'incentivo è necessario che:
- venga contestualmente rottamato un veicolo della stessa tipologia di quello acquistato (per esempio ciclomotore con ciclomotore, motociclo con motociclo, auto con auto, veicolo commerciale con veicolo commerciale, ecc.) più vecchio di dieci anni
- il veicolo rottamato sia già di proprietà, da almeno 12 mesi prima del nuovo acquisto, del soggetto acquirente o di un suo familiare convivente alla data di acquisto o, nel caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del veicolo o ad un familiare convivente.
Il contributo, ripartito in parti uguali tra uno sconto del venditore e il contributo statale, viene corrisposto direttamente dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la documentazione necessaria, e recuperano successivamente tale importo sotto forma di credito d'imposta.
Il venditore, per la prenotazione dei contributi, deve preventivamente registrarsi all'area rivenditori, ricevendo le credenziali per accedere alla piattaforma di prenotazione.
Il venditore, una volta avuto accesso all'area riservata è tenuto, a pena di successiva invalidità della prenotazione, a consultare e attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nella manualistica scaricabile.
Il venditore, una volta definito con l'acquirente il veicolo e il suo prezzo finale, accede alla piattaforma di prenotazione, inserisce i dati del veicolo e dell'acquirente e verifica la disponibilità di risorse.
Se la verifica dà risultato positivo, viene emessa automaticamente dalla piattaforma, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di prenotazione e l'operazione viene considerata avviata.
Entro 90 giorni dalla prenotazione, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, i venditori consegnano il veicolo e confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e caricando sulla piattaforma la relativa documentazione.
I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.
N.B. sia l'acquirente che il venditore devono essere consapevoli che il mancato rispetto delle suddette scadenze comporta la perdita del diritto al contributo prenotato.
I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Il venditore può scegliere se partecipare o meno all'iniziativa, registrandosi sull'apposita piattaforma. L'acquirente che desidera usufruire dei contributi deve preventivamente verificare presso il rivenditore l'adesione da parte di quest'ultimo e la relativa disponibilità di risorse.
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Dal Decreto di attuazione 11 gennaio 2013
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2
dell'art.
17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1
al presentedecreto;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui
al precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a
metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che
producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non
superiori a 120g/km e
ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati
di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo
elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di
tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
d) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di
un motogeneratore termico volto alla sola generazione di
energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica
disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a
bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente
alla trazione, con possibilita' di garantire il normale
esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo
di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido
bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a
bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla
trazione sia alla produzione di energia elettrica, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo
sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo
di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
Art. 2
Veicoli
Veicoli agevolabili
1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse
emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo
indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi come
definito dall'art. 82, commi 4 e 5, del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, allorquando un veicolo e'
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di
persone diverse dall'intestatario della carta di
circolazione. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
2. Sono altresi' ammessi alle agevolazioni i veicoli a
basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo
indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del
Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa
come previsto all'art. 164 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni.
3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art. 5,
sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km
acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti.
Art. 3
Entita' dei contributi
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a
basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti
contributi:
a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:
1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo
di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015:
1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo
di 1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Art. 4
Risorse disponibili
1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3,
si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi
dell'art. 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
«Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
NOTA: Per massimizzare l'efficienza della misura dal punto di vista ambientale, la maggior parte delle risorse disponibili è subordinata alla rottamazione di un veicolo più vecchio di dieci anni. Fanno eccezione solo i fondi destinati ai veicoli con emissioni non superiori a 95 g/km (essenzialmente elettrici e ibridi) che sono aperti a tutte le categorie di acquirenti, inclusi i privati cittadini, vista la minore diffusione di questi veicoli.
Dal Decreto di attuazione 11 gennaio 2013
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2
dell'art.
17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1
al presentedecreto;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui
al precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a
metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che
producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non
superiori a 120g/km e
ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati
di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo
elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di
tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
d) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di
un motogeneratore termico volto alla sola generazione di
energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica
disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a
bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente
alla trazione, con possibilita' di garantire il normale
esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo
di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido
bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a
bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla
trazione sia alla produzione di energia elettrica, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo
sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo
di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
Art. 2
Veicoli
Veicoli agevolabili
1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse
emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo
indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi come
definito dall'art. 82, commi 4 e 5, del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, allorquando un veicolo e'
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di
persone diverse dall'intestatario della carta di
circolazione. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
2. Sono altresi' ammessi alle agevolazioni i veicoli a
basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo
indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del
Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa
come previsto all'art. 164 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni.
3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art. 5,
sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km
acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti.
Art. 3
Entita' dei contributi
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a
basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti
contributi:
a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:
1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo
di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015:
1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo
di 1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Art. 4
Risorse disponibili
1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3,
si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi
dell'art. 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
«Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
NOTA: Per massimizzare l'efficienza della misura dal punto di vista ambientale, la maggior parte delle risorse disponibili è subordinata alla rottamazione di un veicolo più vecchio di dieci anni. Fanno eccezione solo i fondi destinati ai veicoli con emissioni non superiori a 95 g/km (essenzialmente elettrici e ibridi) che sono aperti a tutte le categorie di acquirenti, inclusi i privati cittadini, vista la minore diffusione di questi veicoli.
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