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sabato 21 febbraio 2009

Sentenza della Corte UE sulle informazioni su OGM


Una sentenza della Corte di giustizia europea ha deliberato che le informazioni sulla localizzazione delle coltivazioni di piante geneticamente modificate debbono essere disponibili al pubblico.

Qui di seguito il comunicato stampa.



Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-552/07
Commune de Sausheim / Pierre Azelvandre
IL DIRITTO DI ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI SI APPLICA ALLE EMISSIONI DI OGM
Gli Stati membri non possono invocare l’ordine pubblico per opporsi alla divulgazione del sito dell'emissione di organismi geneticamente modificati
Il sig. Pierre Azelvandre intendeva conoscere l'ubicazione delle sperimentazioni sul terreno di organismi geneticamente modificati (OGM), effettuate nel territorio del suo comune. Il 21 aprile 2004 ha chiesto al sindaco di Sausheim (Alta Alsazia) di trasmettergli, per ciascuna emissione di OGM effettuata nel territorio di tale comune, l’avviso al pubblico, la scheda d’impianto che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni e la lettera prefettizia accompagnatoria di tali documenti. Ha chiesto inoltre le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da realizzarsi nel 2004.
In assenza di risposta, il sig. Azelvandre ha presentato alla Commission d’accès aux documents administratifs (commissione per l’accesso ai documenti amministrativi) una richiesta di comunicazione di quei documenti. Il 24 giugno 2004 la commissione ha emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dell’avviso al pubblico e della prima pagina della lettera prefettizia accompagnatoria. Per contro, essa si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori agricoli interessati.
In seguito a tale parere, dal momento che il sindaco di Sausheim non ha divulgato tutti i documenti del fascicolo, il sig. Azelvandre ha contestato tale diniego dinanzi alla giustizia amministrativa francese.
Il Conseil d'État francese, investito della controversia in ultimo grado, interroga la Corte di giustizia in merito alla definizione di «sito dell'emissione» che non si può considerare riservato ai sensi della direttiva del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM 1, nonché in merito all’interpretazione degli obblighi di informare il pubblico in materia, quali risultano dal diritto comunitario. In particolare, si chiede alla Corte se le autorità nazionali possano opporsi alla comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione arrecherebbe pregiudizio all'ordine pubblico o ad altri interessi tutelati dalla legge.
Il sito dell’emissione
In forza del principio di precauzione e dei rischi cui vanno incontro l'ambiente e la salute umana, la direttiva ha definito un regime di trasparenza della procedura di autorizzazione delle misure relative alla preparazione e all’attuazione delle emissioni. Essa, in relazione a una prevista emissione deliberata di OGM, ha istituito non soltanto meccanismi di consultazione del pubblico (in generale e, se del caso, di determinati gruppi) ma anche un diritto di accesso del pubblico alle informazioni relative a una siffatta operazione, nonché la predisposizione di registri pubblici nei quali deve figurare l’ubicazione di ciascuna emissione di OGM.
In tal senso, coloro che intendono emettere OGM nell’ambiente sono tenuti, in forza della direttiva, a inoltrare una notifica alle autorità nazionali competenti, che deve includere un fascicolo tecnico contenente le informazioni richieste, vale a dire:
1) l’ubicazione e le dimensioni dei siti di emissione nonché la descrizione dell’ecosistema locale di emissione, inclusi clima, flora e fauna, così come la prossimità di biotopi ufficialmente riconosciuti o di aree protette che potrebbero essere interessati dal fenomeno, per le piante superiori geneticamente modificate;
2) l’ubicazione geografica e le coordinate del sito o dei siti di emissione nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non bersaglio, che possono essere interessati, per quanto riguarda gli altri OGM.
Pertanto, gli elementi relativi all’ubicazione geografica di un’emissione deliberata di OGM che devono figurare nella notifica di quest’ultima rispondono all’esigenza di determinare gli effetti concreti di una tale operazione sull’ambiente. Le indicazioni riguardanti il sito di una siffatta emissione devono essere quindi definite rispetto alle caratteristiche di ogni operazione e del suo eventuale impatto ambientale.
Dal nesso così stabilito tra la procedura di notifica e l’accesso ai dati relativi all’emissione deliberata di OGM risulta che, salva deroga prevista dalla direttiva in questione, il pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione trasmessa dal notificante nell’ambito della procedura di autorizzazione relativa a una siffatta emissione.
Quindi, il "sito dell’emissione" è determinato da qualsiasi informazione relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione conformemente alla direttiva.
Il diritto di accesso dei terzi alle informazioni relative all’emissione
La direttiva definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono beneficiare i vari dati comunicati nell’ambito delle procedure di notifica e di scambio di informazioni da essa previste. In tal senso, informazioni riservate notificate alla Commissione e all’autorità competente o scambiate in forza della direttiva nonché le informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale non possono essere divulgate e i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali dati devono essere tutelati. Inoltre, l’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano rimanere riservate alla luce della «giustificazione verificabile» fornita da quest’ultimo. Pertanto, l’informazione relativa al luogo dell’emissione in nessun caso può rimanere riservata. In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciate dal giudice del rinvio, non possono costituire motivi tali da limitare l’accesso ai dati elencati nella direttiva, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito dell’emissione.
Tale interpretazione è suffragata dall’esigenza, enunciata nella direttiva, secondo cui i dati relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerati riservati. Inoltre, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria figurante nelle direttive relative alla libertà d’accesso del pubblico all’informazione ambientale per rifiutare l’accesso a informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico 2.
Di conseguenza, non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nella direttiva una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge. Il timore di difficoltà interne non può giustificare l’omissione da parte di uno Stato membro nell’applicare correttamente il diritto comunitario.

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