Veicoli elettrici - mobilità - tecnologie - ambiente - energia rinnovabile. L'esaurimento delle risorse e le conseguenti ripercussioni politiche ed economiche rendono necessario ridurre la dipendenza dall'importazione di prodotti petroliferi e spingere quindi verso lo sviluppo di fonti energetiche alternative. I veicoli elettrici possono utilizzare tecnologie e risorse nel modo più efficiente.


domenica 25 aprile 2010

Delibera dell'AEEG in materia di ricarica dei veicoli elettrici in ambito domestico

Il 21 Aprile nel sito web dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è stata pubblicata la Delibera ARG/elt 56/10 "Disposizioni in materia di connessioni per l’alimentazione di pompe di calore a uso domestico e di veicoli elettrici. Modificazioni dell’Allegato A e dell’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 " il cui testo in formato PDF lo potete scaricare a questo indirizzo.

A causa di una mia connaturata incapacità di leggere e soprattutto capire gli atti legislativi ho chiesto che mi venisse riassunto nei punti essenziali. Immagino comunque che spiegazioni esaustive  saranno fornite nel momento in cui l' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas emetterà un comunicato stampa ufficiale. Riassumo succintamente le novità inquadrandole nel modo seguente:
  • in casa posso alimentare pompe di calore e auto elettrica (comma 2.2 lettera a) del TIT);
  • posso richiedere un secondo punto di prelievo per la pompa di calore e con questo posso ricaricare l'auto elettrica;
  • se ho il secondo punto di cui sopra posso installarne anche altri solo per la ricarica dell'auto elettrica (caso condominiale, ad. es.). 

Che cosa è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (estratto dal sito web)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un'autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.
Un'autorità indipendente è un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e ai propri procedimenti e regolamenti dotata di un elevato grado di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto all'esecutivo. I poteri di regolazione settoriale fanno riferimento alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire l'interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.
L'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri(1). I cinque componenti l'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive. Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), dalle Commissioni parlamentari competenti.
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

Quali sono le sue finalità generali?
L'Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché "assicurare adeguati livelli di qualità" dei servizi.
Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse". Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

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2 commenti:

Massimo J. De Carlo ha detto...

La connessione dedicata va chiesta al proprio fornitore di energia che a sua volta chiederà all'impresa di distribuzione locale di installare il nuovo punto o quelli aggiunti nel caso di area condominiale. L'impianto a valle del misuratore (sezione fili, protezioni) deve essere adeguato dal proprietario. Si può scegliere di avere un fornitore per il punto che alimenta l'utenza domestica e un altro che fornisce il punto per il veicolo elettrico.

jumpjack ha detto...

Ma perche', se prima volevo mettere una presa di corrente in cortile nel mio posto macchina, non potevo?

Adesso invece cosa cambia?

Per quanto riguarda il punto di vista tecnico: il mio posto macchina e' accanto ai contatori condominiali: non posso semplicemente tirare un filo dal contatore alla presa che ricaricherà la macchina?

Come faccio a sapere che sezione evono avere i fili?