Dopo la crisi del 1929 gli Sati Uniti d’America vararono un imponente programma di realizzazione di opere infrastrutturali ed energetiche.
In Italia venne fondata l’IRI, Istituto di Ricostruzione Industriale, dove lo Stato fascista interveniva acquistando quote finanziarie di società ed imprese in difficoltà con lo scopo di risanarle e di rimetterle nel mercato appena le condizioni congiunturali lo permettessero.
Nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, il numero di società statalizzate nella fascistissima Italia era secondo solo all’Unione Sovietica !
Veniamo ai giorni nostri.
Il governo Prodi, con la legge finanziaria n. 296 del 2006, all’articolo 1, commi 344 e 347, aveva introdotto una importante misura di sgravi fiscali volta ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica per l’edilizia.
In cosa consisteva questa misura ?
La misura consisteva nel portare in detrazione d’imposta il 55 % delle spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’edificio (condominio) o dell’unità immobiliare di proprietà (appartamento) per periodi da 3 a 10 anni.
La coraggiosa iniziativa avrebbe portato a due importanti risultati :
1. Sviluppare le imprese che operavano nel risparmio energetico.
2. Abbassare l’evasione fiscale nell’edilizia.
3. Abbattere la bolletta energetica che grava sul nostro paese.
Veniamo ai giorni nostri.
Siamo in recessione, ma nessuno lo dice.
Intanto il Governo vara il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008.
Andiamo a leggere l’articolo 29, comma 6 :
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonche' nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo
Che vuol dire “secondo le disposizioni del presente articolo” ?
La risposta la troviamo in una parolina che giace, con fare innocuo, nel comma 4 che recita :
L’utilizzo del credito d’imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l’ipotesi di incampienza ……
La parolina magica è : incapienza !!
E che vuol dire ?
Zio Tremonti dice : nel capitolo di bilancio dello Stato la concorrenza delle detrazioni di imposta sono fissate per tetto massimo a 82.9 ML per il 2009, 185.9 ML per il 2010, 314.8 ML per il 2011, cifre in Euro.
Oltre non sapremo dove prendere i soldi.
In pratica : il contribuente che arriva tardi, oltre la capienza di cui sopra non potrà accedere alla detrazione di imposta del 55 %.
Dovrà accontentarsi del 36 %, in 10 anni, per una spesa massima di 48'000 Euro, come da art.1, L. 449/1997.
Ma chi ha già fatto i lavori o li sta facendo ?
Dovrà pregare a S. Incampienza : perché se sfora il tetto di cui sopra dovrà ripiegare al 36 % anzidetto.
Ma chi ha firmato una convezione di finanziamento con una banca dovrà pagare penali ?
No. Per sopraggiunta onerosità delle condizioni economiche da imputarsi a fatto estraneo alla volontà delle parti.
I commenti li lascio all’altrui intelligenza.
Silvano Robur
Il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008
(ME- Cambonne 2008)
2 commenti:
Messaggio per Massimo : non si legge il testo richiamato tra virgolette.
Silvano Robur
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