GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA RTE PRIMA
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
Roma - Lunedì, 31 dicembre 2018
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma
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PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
N. 62/L
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145.
Bilancio
.....
1031.
In via sperimentale, a chi acquista,
anche
in locazione finanziaria, e immatricola
in
Italia, dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre
2021, un veicolo di categoria M1
nuovo
di fabbrica, con prezzo risultante
dal
listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice
inferiore a 50.000
euro
IVA esclusa, è riconosciuto:
a)
a condizione che si consegni
contestualmente
per
la rottamazione un veicolo
della
medesima categoria omologato
alle
classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo
parametrato
al numero dei grammi di biossido
di
carbonio emessi per chilometro
(CO2
g/km), secondo gli importi di cui
alla
seguente
tabella:
b)
in assenza della rottamazione
di un
veicolo
della medesima categoria omologato
alle
classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo
di
entità inferiore parametrato al numero
dei
grammi di biossido di carbonio
emessi
per chilometro secondo gli importi
di
cui alla seguente tabella:
1032.
Il veicolo consegnato per la rottamazione
deve
essere intestato da almeno
dodici
mesi allo stesso soggetto intestatario
del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari
conviventi
alla data di acquisto del medesimo
veicolo,
ovvero, in caso di locazione
finanziaria
del veicolo nuovo, deve essere
intestato,
da almeno dodici mesi, al soggetto
utilizzatore
del suddetto veicolo o a
uno
dei predetti familiari.
1033.
Nell’atto di acquisto deve essere
espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato
è
destinato alla rottamazione e
sono
indicate le misure dello sconto praticato
e
del contributo statale di cui al comma
1031.
1034.
Entro quindici giorni dalla data di
consegna
del veicolo nuovo, il venditore ha
l’obbligo,
pena il non riconoscimento del
contributo,
di avviare il veicolo usato per la
demolizione
e di provvedere direttamente
alla
richiesta di cancellazione per demolizione
allo
sportello telematico dell’automobilista,
di
cui al regolamento di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 19
settembre
2000, n. 358.
1035.
Ai fini di quanto disposto dal
comma
1034, il venditore consegna i veicoli
usati
ai centri di raccolta appositamente
autorizzati,
anche per il tramite delle case
costruttrici
al fine della messa in sicurezza,
della
demolizione, del recupero di materiali
e
della rottamazione. I veicoli suddetti
non
possono essere rimessi in circolazione.
1036.
Il contributo di cui al comma
1031
è corrisposto all’acquirente dal venditore
mediante
compensazione con il prezzo
di
acquisto e non è cumulabile con altri
incentivi
di carattere nazionale.
1037.
Le imprese costruttrici o importatrici
del
veicolo nuovo rimborsano al venditore
l’importo
del contributo e recuperano
tale
importo quale credito d’imposta,
utilizzabile
esclusivamente in compensazione
ai
sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione
dei
limiti di cui all’articolo 34
della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all’articolo
1, comma 53, della legge 24
dicembre
2007, n. 244, presentando il modello
F24
esclusivamente tramite i servizi
telematici
messi a disposizione dall’Agenzia
delle
entrate.
1038.
Fino al 31 dicembre del quinto
anno
successivo a quello in cui è stata
emessa
la fattura di vendita, le imprese
costruttrici
o importatrici conservano copia
della
fattura di vendita e dell’atto di
acquisto,
che deve essere ad esse trasmessa
dal
venditore.
1039.
Dopo l’articolo 16-bis
del decretolegge
4
giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013,
n.
90, è inserito il .......
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