Veicoli elettrici - mobilità - tecnologie - ambiente - energia rinnovabile. L'esaurimento delle risorse e le conseguenti ripercussioni politiche ed economiche rendono necessario ridurre la dipendenza dall'importazione di prodotti petroliferi e spingere quindi verso lo sviluppo di fonti energetiche alternative. I veicoli elettrici possono utilizzare tecnologie e risorse nel modo più efficiente.


lunedì 26 novembre 2012

In Parlamento si discute della conversione elettrica pura e ibrida

Riporto qui sotto la trascrizione della discussione alla Camera dei Deputati un'evoluzione della Legge, che riguarda la conversione dei veicoli già circolanti su strada in veicoli elettrici, approvata in estate sotto il nome generico di Legge sullo Sviluppo, rimettendo in gioco ciò che era stato escluso o dimenticato, vale a dire la possibilità di incentivarne l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi con erogazioni economiche nei termini stabiliti dalla stessa legge ma solo per i veicoli nuovi di fabbrica e includendo anche i mezzi di peso superiore ai 35 quintali particolarmente quelli destinati al trasporto pubblico locale.

Per il momento leggete il testo ripromettendo di riparlarne successivamente con altri post insieme a Pietro Cambi, presidente di Eurozev, a cui si deve in massima parte il testo ripreso in Parlamento da vari deputati sostenitori cioè  lo scheletro, le basi e la sostanza su cui si fonda la conversione dei veicoli già circolanti su strada in veicoli elettrici e ibridi. 




Resoconti delle Giunte e Commissioni
XVI LEGISLATURA
Allegato A

Seduta di Mercoledì 21 novembre 2012

COMUNICAZIONI
....
  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 43 della legge di stabilità nel testo in discussione, reca disposizioni volte al rafforzamento del trasporto pubblico locale, allo scopo istituendo il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
    la norma dispone che i criteri di ripartizione del Fondo dovranno essere finalizzati, tra l'altro, ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante, in particolare, il miglioramento dell'offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda, nonché l'incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
    al riguardo va osservato che uno dei problemi maggiori che grava sui trasporti pubblici è l'usura e l'eccessiva età dei veicoli utilizzati, segnatamente degli autobus, ciò che oltre a non soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini, provoca anche costi eccessivi per la gestione e la manutenzione dei mezzi e per i danni che si creano all'ambiente ed alla salute pubblica a causa delle emissioni che vengono emesse dai loro vecchi motori a combustione interna alimentati con carburanti di origine fossile ad alto tenore di carbonio (gasolio);
    una misura idonea a superare tali inefficienze e soddisfare parte dei criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale stabiliti dal predetto articolo 2, comma 43 del provvedimento, potrebbe essere quella di sottoporre a processi di efficientamento o di rigenerazione degli autobus circolanti, sia per il trasporto pubblico e sia per quello privato, in particolare trasformandoli a trazione elettrica o ibrida;
    in tale contesto va fatto presente che il Capo IV-Bis, articoli da 17-bis a 17-ter-decies, del decreto legge n. 83/2012, reca specifiche disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;
    in particolare, va evidenziata la norma di cui al citato articolo 17-ter-decies la quale consente di effettuare con procedure semplificate le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica motopropulsore sia a trazione elettrica o ibrida, e per tali fini si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
    si prevede l'emanazione di un DM che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volte a esclusiva trazione elettrica motopropulsore sia a trazione elettrica o ibrida. In seguito all'emanazione del DM non sarà più necessario ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;
    più in dettaglio, si dispone l'applicabilità dell'articolo 75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione), comma 3-bis, del codice della strada per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli), M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e NI (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica motopropulsore sia elettrico o ibrido. Il predetto comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi;
    per la prima volta in Italia, viene accordata la possibilità di modificare veicoli esistenti al fine di trasformarli in elettrici o ibridi senza la preventiva autorizzazione da parte della casa costruttrice del veicolo originale e senza il vincolo dell'età inferiore a sette anni per il veicolo da modificare, si tratta di due pesantissimi vincoli pregiudiziali che costituivano un unicum ostativo tutto italiano;
    pur essendo assai opportuna l'introduzione delle norme in questione, bisogna tuttavia evidenziare alcune criticità residue che da sole possono invalidare la nascita di un intero comparto industriale con grave compromissione sia delle aziende già coinvolte in attività imprenditoriali connesse e con attese di futuri sviluppi estremamente promettenti sia dal punto di vista economico che strategico;
    per le operazioni di trasformazione in oggetto non sono riconosciuti incentivi, pur essendo i veicoli trasformati in elettrici quelli che hanno il minore impatto in assoluto in termini ambientali (non vi è rottamazione, con conseguente dispersione sia di materie prime sia di energia impiegata per la realizzazione dei veicoli, spesso avente un ordine di grandezza confrontabile con quella consumata dal veicolo durante la sua vita);
    si vieta espressamente di riconoscere gli incentivi ai veicoli nuovi di fabbrica senza previa radiazione e demolizione dei veicoli esistenti, mentre si potrebbe prevedere il riconoscimento dei contributi anche nel caso che il veicolo, in seguito a radiazione ed alla riconversione in elettrico sia nuovamente immatricolato. Si cita il caso paradossale dei veicoli attualmente modificati, circa una trentina, i quali sono stati radiati, reimmatricolati in altro paese europeo come elettrici e poi importati e reimmatricolati in Italia, con elevati extracosti;
    soprattutto, la norma esclude le modifiche ai veicoli di maggior importanza, ossia quelli aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate, usualmente adibiti ad autobus per trasporto pubblico, ciò che costituisce un limite rilevante ed ingiustificato, tanto più quanto è proprio nel settore dei trasporti pubblici che ci si attendono maggiori e più positive ricadute di queste tipologie di attività di trasformazione (a tal proposito si fa espresso riferimento al progetto Hybus relativo al prototipo recentissimamente presentato da Pininfarina);
    infine, si rischia di provocare un serio danno alle residue aziende del settore automotive elettrico in Italia ed alla nascente industria del settore della trasformazione, la quale ha realizzato il 10 per cento degli autoveicoli elettrici venduti in Italia nel 2011, primo anno di attività di produzione, recando così un grave pregiudizio allo sviluppo ed alla stessa sopravvivenza della filiera produttiva del settore, mentre si incentiva l'acquisto di veicoli che, allo stato, sono prodotti, al 100 cento da paesi esteri;
    da ultimo va anche osservato che ove si desse la possibilità alle industrie innovative dell’automotive di poter effettuare in maniera semplificata le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1, M2, M3 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli a trazione elettrica o ibrida ed ove, anche al fine di meglio attuare una politica di anti-inquinamento attraverso la riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano, fossero conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977, potrebbero costituirsi le condizioni favorevoli per consentire il salvataggio ed il rilancio delle nostre industrie di produzione dei veicoli per i trasporti pubblici in crisi, in particolare dello stabilimento Irisbus di Flumeri (AV) oggi a rischio di chiusura, il quale potrebbe diventare strategico non solo a livello nazionale ma anche in ambito europeo ed internazionale ove fosse destinato alla rigenerazione degli attuali autobus per il trasporto pubblico troppo vecchi ed inquinanti, così da poter essere trasformati in veicoli ecocompatibili a trazione elettrica o ibrida,

impegna il Governo

anche al fine di favorire un più efficace conseguimento dei criteri e degli obiettivi disposti dall'articolo 2, comma 43 della legge di stabilità nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, nonché anche al fine di assicurare maggiori prospettive di rilancio al citato stabilimento Irisbus di Flumeri (AV), ad intraprendere le occorrenti iniziative, se del caso, adottando le iniziative di competenza per favorire un rapido iter di eventuali iniziative già in corso di esame presso il Parlamento, volte a superare le criticità esposte in premessa ed in particolare a prevedere che si possano effettuare in maniera facilitata le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle intere categorie internazionali L, M ed N (segnatamente i veicoli delle categorie L, M1, M2, M3 ed N1), così da includervi anche gli autobus per il trasporto pubblico locale ivi compreso i veicoli con anzianità superiore ai 7 anni per quelli della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano, allo scopo di trasformarli in veicoli il cui motopropulsore sia a trazione elettrica o ibrida, attraverso l'utilizzo di specifiche procedure amministrative semplificate direttamente applicabili, possibilmente sostitutive dei più complessi decreti ministeriali. 9/5534-bis-A/77. Milanese.

Nota : l'evidenziamento con il carattere in grassetto è mio.


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1 commento:

minuz ha detto...

Vedo che l'iter per la retrofittazione, anche se a piccoli passi, procede...anche se spero che benchè passi la legge non si fermi tutto alla diramazione dei "decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" per stabilire "norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi"