venerdì 3 agosto 2012

Il retrofit elettrico è legge dopo l'approvazione del Decreto Sviluppo di poche ore fa in Senato

E' legge!
Se giocassimo una partita di rugby potremmo dire di avere fatto meta! 5 punti.
Adesso posizionano l'ovale sul terreno di gioco per il calcio tra i pali per incamerare gli ulteriori 2 punti, per dire che abbiamo definitivamente vinto la partita.
Lo scoglio più duro è stato superato ovvero non occorre più l'assenso del costruttore per la trasformazione di un veicolo tradizionale in veicolo elettrico, uno scoglio che esisteva solo in Italia. I flutti sono ancora schiumosi ma l'arrivo in un porto è mooolto più semplice e agevole di quanto non lo fosse prima della conversione in legge del Decreto Sviluppo.
Resta da far convergere gli sforzi  in quello che nell'articolo 17-terdecies definito 'sostegno e sviluppo della riqualificazione elettrica' dove viene demandata prossimamente l'emanazione di un Decreto Ministeriale che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica.  La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. 

Credo che nessuno possa togliere il merito ad Eurozev.org di avere avuto un ruolo storicamente fondante, principale e trainante che ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo conquistato oggi.

Già che siamo, dovendo calciare l'ovale tra i pali per incamerare altri due punti, Eurozev.org si permette di suggerisce, per velocizzare la burocrazia, le norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica, da inserire nel Decreto ministeriale di cui sopra.  

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Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, sono consentite (senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo come è, stabilito nel testo di legge approvata e) senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;

b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incomprimibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;

c) il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE ONU, è firmata da ingegnere iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportare le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle precedenti lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;

e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni e incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigente o successivamente emanate, riferite a veicoli elettrici.

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11 commenti:

  1. Non...ci...posso... credere!! Complimenti ad eurozev e a tutti quelli che hanno contribuito a rendere questo possibile

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  4. vorrei farvi una domanda, è tecnicamente possibile retrofittare un'auto a gasolio, o solo quelle a benzina possono essere retrofittate?

    E i costi sarebbero simili a parità di modello di auto?

    grazie

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  5. Ringrazio tutti e rispondo a Domenico. Si tratta di sostituire il motore termico, quindi è possibile per un'auto a gasolio.

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  6. Ehi, un momento, non e' esattamente cosi' facile! Il decreto dice che resta valido un "comma sospetto" del codice della strada, secondi cui si possono fare modifiche senza permesso del costruttre solo a componenti per i quali il ministero dei trasporti ha emesso apposito decreto!
    http://jumpjack.wordpress.com/2012/09/03/punti-di-ricarica-elettrica-obbligatori-nei-nuovi-edifici-incentivi-ai-benzinai-che-fanno-ricaricare-i-mezzi-elettrici/
    3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita’ tecniche, nonche’ le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita’ tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita’ di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

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  7. L'ho spiegato abbastanza chiaramente, mi pare. Adesso il decreto è legge e ciò che manca sono le regole che tutto sommato sono abbastanza semplici da attuare, sono quelle della seconda parte del post.

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