mercoledì 8 agosto 2012

La legge sullo Sviluppo e auto elettriche, oltre al retrofit le colonnine

Raccontato che la Legge finalmente riconosce la possibilità di trasformare i veicoli tradizionali in veicoli elettrici senza richiedere il parere favorevole alla casa costruttrice e detto che dovremo attendere l'uscita dei decreti attuativi, vediamo cosa c'è ancora da scoprire ne testo di Legge sullo Sviluppo che riguardi le auto elettriche e i veicoli elettrici in generale gli annessi e connessi.
Naturalmente gli incentivi all'acquisto di auto elettriche ed a basse emissioni. Ne abbiamo parlato precedentemente e abbiamo chiarito che fino al gennaio dell'anno prossimo gli acquirenti non ne potranno usufruire, il che significa, sostanzialmente, che in questo lasso di tempo si bloccherà di fatto il mercato delle auto elettriche. Sembra quasi voluto, ma francamente non me ne rammarico se non da un punto di vista ambientale (si continueranno a vendere le solite inquinanti stufe a petrolio); registreremo l'ennesimo ritardo nel veder sostituire almeno una parte del parco circolante di veicoli inquinanti con veicoli a emissione zero. Ma forse non tutto vien per nuocere, nel senso che avremo tempo per tentare di mettere sullo stesso livello i veicoli convertiti in elettrici al fine di usufruire degli stessi incentivi dei veicoli 'nuovi' di fabbrica. Se le auto elettriche nuove da gennaio 2013 riceveranno un contributo statale di 5.000 euro perché non incentivare le auto trasformate in elettriche? Perché ritengo utile che gli incentivi vengano concessi anche per le auto convertite. Per due motivi. Il primo è dato dalla doppia valenza positiva dell'operazione, non si rottama un veicolo ancora telaisticamnete valido (senza sperperare quella parte di energia impiegata passato per costruirlo) e soprattutto per il fatto che nella conversione si utilizza molto materiale nazionale, motori, elettronica, caricabatterie ecc. e ancor di più 'materiale umano' impiegato nell'operazione,  manodopera italiana, operai e tecnici che lavorano per la trasformazione producendo ricchezza entro i confini nazionali.

Ricordiamo che che gli incentivi alle auto elettriche favorirebbero solo un'industria fuori dai nostri confini nazionali, ricchezza trasferita in Giappone, Francia, Spagna, Irlanda, Inghilterra perché è là che esistono e esisteranno fabbriche per la produzione e l'assemblaggio delle auto elettriche. In Italia non esistono fabbriche di auto elettriche 'nuove' competitive, ma si aprirebbe una vasta operazione di trasformazione, conversione, terofit.

Pensiamoci e cerchiamo di far muovere velocemente chi deve promulgare i decreti attuativi della conversione elettrica  per creare posti di lavoro sul territorio nazionale, smuovere il PIL.

L'impegno dell'associazione Eurozev.org per il retrofit continua.



Sistemi di Ricarica, infrastrutture, edilizia

Veicoli a bassa emissione, legislazione regionale (articolo 17-ter). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo promuoverà un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Entro lo stesso termine le Regioni emaneranno le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa. Fino all'emanazione si applicano le norme statali. La norma coinvolge, con profili in parte propri, le Autonomie speciali.

Veicoli a bassa emissione, reti infrastrutturali (articolo 17-quater). Previsto che le reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli a basse emissioni siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale Iec (International Electrotechnical Commission) e Cenelec (Comité Européèn de Normalisation Electrotechnique). Sono fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE1. Gli organismi nazionali di normalizzazione prendono i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Edilizia, semplificazioni e rete di ricarica dei veicoli (articolo 17-quinquies). Entro il 1° giugno 2014 i comuni dovranno adeguare i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, le regioni dovranno applicare, in relazione ai titoli abilitativi edilizi rilasciati anche se privi della previsione dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, i poteri inibitori e di annullamento. Previsto che le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano decise con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.

Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (articolo 17-novies ). Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, formulerà indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assumerà i provvedimenti di sua competenza e provvederà annualmente - in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di competenza - a verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti.

Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, piano nazionale infrastrutturale (articolo 17-septies). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà essere approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. Viene soppressa la determinazione del finanziamento del piano per gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l'anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Veicoli
Veicoli a bassa emissione, finalità e definizioni (articolo 17-bis). Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Sono indicate le finalità e definizioni: le prime consistono nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. Si specifica che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



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2 commenti:

  1. bè una ditta italiana che produrrà (a suo dire tra breve) un quadriciclo elettrico c'è è la zagato con la sua volpecar ma è una goccia in mezzo al mare.
    Domanda, kit per l'elettrificazione di altre auto oltre la smart sono in arrivo?

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  2. Stiamo parlando di auto (categoria M1) non quadricicli, altrimenti l'elenco si allungherebbe notevolmente rispetto ai nomi che tu fai, sia di aziende che già producono che di quelle che stanno alla finestra pronte a produrre.
    Immagino che il kit per altre auto si farà quando la legge sarà operativa, i bastoni fra le ruote saranno rimossi, nasceranno richieste vere e non ipotizzate.

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