sabato 21 luglio 2012

In approvazione le leggi di incentivi alle auto elettriche e conversione elettrica

Come possiamo leggere nei  Resoconti delle Giunte e Commissioni della Camera dei Deputati riunitasi Giovedì 19 luglio 2012 nel Bollettino online delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, le Commissioni  (VI e X)  Riunite per definire le: Misure urgenti per la crescita del Paese hanno definito in massima parte quello che sarà il testo di legge che ci riguarda più da vicino per l'interesse che abbiamo nel mondo dei veicoli elettrici e la conversione elettrica di un'auto nata con motore endotermico.

Rispetto a quanto avevamo preannunciato del post "Quegli incentivi di 5.000 euro..." di Sabato 26 Maggio c.a. poco è cambiato se non a favore dei veicoli inquinanti con motore termico grazie all'azione perniciosa delle forti lobby industriali che continuano a tentare ogni sorta di espediente per continuare ancora a sopravvivere, indecorosamente. Una legge pensata inizialmente che avrebbe stanziato fondi destinati solo ai veicoli elettrici o ibridi è stata sconvolta e disarticolata in modo da incentivare le auto a cosiddetta 'bassa emissione di carbonio'. Il Governo e il Parlamento forse non ha il coraggio di guardare avanti e continua ad appoggiare privilegi che speravamo fossero finalmente accantonati, retaggio di un passato destinato a scomparire inesorabilmente come la carrozza a cavalli. Dobbiamo comunque ringraziare quei parlamentari che hanno tentato di inserire emendamenti finalizzati ad ammodernare quella struttura produttiva e industriale da noi proposta che avrebbe creato posti di lavoro soprattutto nella nostra sconvolta degradante verso il baratro, povera Nazione.

La parte dell'articolato della futura legge che  riguarda gli incentivi recita:


Art. 17-decies.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli).


1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo
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di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato, pena il non riconoscimento del contributo, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Poi più avanti nel testo di legge proposto si fa riferimento alla conversione elettrica di un'auto nata col motore termico:


Art. 17-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti).


1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
17. 019. (Nuova formulazione) Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Nei giorni futuri la legge dovrebbe essere discussa e approvata in tempi strettissimi.

Come avete potuto notare hanno inserito in modo chiaro ed evidente dei paragrafi che tagliano le gambe alla destinazione degli incentivi alla conversione elettrica, ma hanno (speriamo) reso più semplice la burocrazia sulla stessa conversione. SE verrà approvato l'emendamento, naturalmente.
Comunque non finisce qui, continuiamo a cercare consensi. Lo capiranno anche 'loro' che questa della conversione elettrica è la strada giusta e percorribile con vantaggi notevoli sotto tanti aspetti.


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2 commenti:

  1. Come al solito le buone intenzioni sono state soppresse sul nascere.. Ma non si capisce se le emissioni sono intese allo scarico oppure vengono considerate quelle globali? Perchè in tal caso una elettrica pura rischierebbe di non rientrare nella prima categoria.

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  2. Se dovessero essere considerate le emissioni dal pozzo alle ruote non rientrerebbero prima di tutto le auto a gas, quindi presumo che siano da considerare le emissioni delle ibride. totali nel senso che vanno sommate le emissioni della trazione elettrica (nulle) più quelle dello scarico del motore termico .

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